Articolo 72 della Costituzione Italiana 8 marzo 2010
Riportiamo qui l’articolo 72 della Costituzione Italiana che prevede che in materia elettorale ci sia SEMPRE l’esame e la approvazione delle Camere.
SEMPRE
- anche se si tratta del PDL,
- anche se si tratta di Formigoni,
- anche se si tratta della Polverini,
- anche quando il Presidente del Consiglio è Berlusconi,
- anche quando il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, è Giorgio Napolitano.
Insomma, SEMPRE.
Non si firma nottetempo senza l’approvazione del Parlamento!
Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.








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